7204
post-template-default,single,single-post,postid-7204,single-format-standard,cookies-not-set,mkd-core-2.0.2,mikado-core-2.0.2,ajax_fade,page_not_loaded,,onyx-ver-3.3, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,fade_text_scaledown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Gli Impianti Possono Funzionare: Ecco Cosa Fare per Recarsi in Loco

Ai sensi dell’art. 1, let. e) del D.P.C.M. 22/03/2020 sono consentite le “attività che erogano servizi di pubblica utilità nonché servizi essenziali” ed ai sensi della let. d), sono altresì consentite le “attività che sono funzionali ad assicurare la continuità” di dette attività purché vi sia una previa comunicazione al Prefetto della Provincia dove è ubicata l’attività produttiva.


La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili rientra nel concetto di servizio di pubblica utilità e/o comunque in quello di “servizio essenziale” di cui alla Legge 146/90.
A tal proposito, l’Associazione richiama il contenuto dell’art. 12 del D.lgs n. 387/2003 secondo cui le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all’esercizio degli stessi impianti, sono espressamente definite di “pubblica utilità”.
In considerazione di quanto sopra, è certamente consentita la prosecuzione dell’attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, essendo rientrante per altro il codice ATECO 35 nell’elenco dell’allegato al D.P.C.M..


Per quanto riguarda, poi, le attività accessorie e connesse di manutenzione e vigilanza degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, esse sono certamente funzionali ad assicurare lo svolgimento della attività principale. Potranno, dunque, essere proseguite le attività di manutenzione e sorveglianza degli impianti, esclusivamente previa comunicazione al Prefetto competente.
Tale comunicazione potrà essere effettuata dalla Società proprietaria dell’impianto o dalla Società terza che è incaricata di eseguire tali attività.
Occorre precisare che l’attività potrà essere immediatamente e legittimamente proseguita senza attendere alcuna comunicazione di risposta da parte del Prefetto.
Nella norma citata è attribuito al Prefetto il potere di sospendere, in ipotesi, l’attività se ritenga che non sussistono le condizioni per il suo esercizio, fattispecie questa che si ritiene non applicabile – per quanto sopra esposto – al caso in esame.


Premendo il collegamento sottostante è possibile prendere visione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:

D.P.C.M. 22 Marzo 2020


Premendo il collegamento seguente è possibile scaricare il fac-simile del modulo da inviare alla Prefettura:


Fac-Simile comunicazione alla Prefettura


Si ringrazia per il prezioso contributo l’Avv. Angelita Paciscopi, membro della I Commissione – Affari Legali, Regolatori e Fiscali – di Assoidroelettrica, a disposizione degli Associati per ogni chiarimento del caso.